La decisione di scioglimento del consiglio comunale avviene a seguito
della relazione della commissione di accesso che ha il compito di accertare se
vi siano collegamenti, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata
oppure condizionamenti che compromettano la libera determinazione degli organi
elettivi.
Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa costituisce
l’atto più rilevante attraverso il quale lo Stato interviene in situazioni di
illegalità e degrado amministrativo. Lo scioglimento viene disposto con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo scioglimento del Consiglio comunale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di assessore e di sindaco. Il decreto di scioglimento conserva i
suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un
massimo di ventiquattromesi in casi eccezionali.
Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la
gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con
il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri scelti tra
funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della
giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane
in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.Vista la
natura straordinaria, e non sanzionatoria, di questo provvedimento si ritiene
sufficiente la sola presenza di "elementi" su "collegamenti"
o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la
sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che
non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli
amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né
in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori. Lo
scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la
prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i
collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da
prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" di
un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi
criminali, ovvero è
sufficiente che gli elementi raccolti e valutati siano “indicativi” di un
condizionamento dell’attività degli organi amministrativi e che tale
condizionamento sia riconducibile all’influenza ed all’ascendente esercitati da
gruppi di criminalità organizzata.
È da affermarsi, dunque, l’autonomia
del provvedimento di scioglimento rispetto all’esito di procedimenti penali
aventi ad oggetto fatti e comportamenti degli amministratori.
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