domenica 25 marzo 2012

FACCIAMO CHIAREZZA


La decisione di scioglimento del consiglio comunale avviene a seguito della relazione della commissione di accesso che ha il compito di accertare se vi siano collegamenti, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata oppure condizionamenti che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi.
Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa costituisce l’atto più rilevante attraverso il quale lo Stato interviene in situazioni di illegalità e degrado amministrativo. Lo scioglimento viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo scioglimento del Consiglio comunale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di assessore e di sindaco. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattromesi in casi eccezionali.
Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.Vista la natura straordinaria, e non sanzionatoria, di questo provvedimento si ritiene sufficiente la sola presenza di "elementi" su "collegamenti" o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali, ovvero è sufficiente che gli elementi raccolti e valutati siano “indicativi” di un condizionamento dell’attività degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata. 
È da affermarsi, dunque, l’autonomia del provvedimento di scioglimento rispetto all’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto fatti e comportamenti degli amministratori.
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